ATTO COSTITUTIVO DELL’ESISTENZA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Registrato il 5 giugno 1998 presso l’Ufficio del Registro di Codogno (LO)

Premesso che da oltre centotrentacinque anni esiste in Brembio un Corpo Bandistico, fondato nel 1863 da Don Bignami, che il complesso Bandistico ha proseguito fino ad oggi la sua attività, interrotta solo per brevi periodi a causa di eventi bellici, onorando il paese con la propria presenza; quanto sopra richiamato, riconoscendosi quali unici soci del predetto sodalizio e volendo rendere testimonianza del lavoro svolto da centinaia di musicisti che si sono susseguiti in oltre un secolo e gettare solidi basi per chi proseguirà questa attività al servizio della comunità brembiese e dell’arte dei suoni, convengono di stipulare quest’atto dell’esistenza della predetta associazione, con oggi in via definitiva, con la denominazione di “Corpo Musicale Francesco Cilea”, e che sarà retta dai seguenti patti:

Art. 1

E’ costituita una libera associazione con fini idealistici denominata “Corpo Musicale Francesco Cilea”.

Art. 2

L’associazione ha sede in Brembio, Via Roma n. 29 – Codice Fiscale 90500740155.

Art. 3

La festa del Corpo Musicale coincide con la ricorrenza di Santa Cecilia.

Art. 4

L’associazione ha scopi esclusivamente musicali e culturali e si propone di:

a) promuovere annualmente l’istruzione di tutti coloro che vogliono far parte del sodalizio;

b) partecipare alle manifestazioni di carattere folcloristico e culturale, civile e religioso, anche al di fuori di Brembio;

c) promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi che si propone, quali corsi, mostre e pubblicazioni.

Art. 5

L’associazione è apolitica ed apartitica e non persegue scopi di lucro. E’ vietata la distribuzione di utili, fondi o riserve di capitale (nel caso in cui il Sodalizio ne disponga).

Art. 6

Il patrimonio del Corpo Musicale è costituito da beni mobili ed immobili che per acquisto, lascito o donazione vengano in suo possesso.

Art. 7

Le entrate dell’associazione sono costituite:

a) dagli introiti derivanti dai rimborsi spese per le presenze musicali;

b) da eventuali erogazioni di denaro di Enti Pubblici (quali Comune, Provincia, Regione, Ministeri) e dalle quote associative;

c) dalle rendite dei beni che dovessero divenire di sua proprietà a seguito di lasciti e donazioni, e da qualsiasi altra entrata che possa incrementare l’attivo sociale;

d) da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente.

Art. 8

La durata dell’associazione è illimitata. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo dell’anno successivo il Consiglio direttivo predisporrà il rendiconto della gestione da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione, a maggioranza semplice.

Art. 9

L’adesione all’associazione è aperta a chiunque sia in grado di contribuire allo svolgimento dell’attività sociale e ne faccia richiesta, anche verbale, al Consiglio direttivo, il quale delibera su di essa a maggioranza dei suoi membri. L’iscrizione è convalidata da attestazione firmata dal Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 10

La qualità di socio si perde per dimissioni o decadenza. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo. a decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commetta gravi trasgressioni alle norme dello Statuto, in modo da nuocere agli interessi ed al decoro dell’associazione.

Art. 11

Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 12

L’Assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per deliberare sull’approvazione del rendiconto annuale predisposto dal Consiglio direttivo. L’avviso di convocazione dovrà essere affisso a cura del Consiglio direttivo presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. Può inoltre essere convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

Art. 13

L’Assemblea delibera:

a) sull’approvazione del rendiconto annuale;

b) sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo;

c) sulle modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto e su quant’altro ad essa demandato per legge.

Art. 14

All’Assemblea partecipano di diritto tutti i soci. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto. In prima convocazione l’Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno i due terzi dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera validamente con la presenza di almeno dieci soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La nomina dei componenti del Consiglio direttivo va fatta a scrutinio segreto; in caso di parità di voti tra due o più candidati si considera il candidato più anziano d’età.

Art. 15

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ed in sua assenza dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi il Presidente è scelto dall’Assemblea. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la presenza dei soci ed il loro diritto a partecipare alla seduta. Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Delle deliberazioni assembleari viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

L’amministrazione dell’associazione è affidata ad un Consiglio direttivo composto da tredici membri, eletti fra i soci aventi diritto a partecipare alle assemblee, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo è composto da un Presidente, un Vice-Presidente che ne faccia le funzioni in caso di assenza, impedimento o dimissioni, da un Segretario e da dieci consiglieri. Al Consiglio direttivo potrà partecipare anche il Maestro di musica, senza diritto di voto, nel caso in cui non sia socio dell’associazione.

Art. 17

Il Consiglio direttivo è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Esso è inoltre competente a:

a) elaborare il programma annuale di attività artistica o di investimenti, collaborando alla sua realizzazione;

b) inoltrare le richieste di contributo ai vari enti pubblici;

c) pronunciare la decadenza dei soci che abbiano commesso gravi infrazioni, come nell’ipotesi prevista dall’art. 7 terzo comma;

d) curare i rapporti con la Società Italiana Autori ed Editori;

e) deliberare sull’ammissione e sulla esclusione dei soci.

Art. 18

Il Consiglio direttivo si riunisce una volta ogni tre mesi. Può inoltre essere convocato ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno sette dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Delle deliberazioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

Il Presidente nominato all’interno del Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Egli ha i poteri di rappresentanza dell’associazione. Può delegare al Segretario le incombenze relative a pagamenti, riscossioni, acquisti e registrazioni della gestione. Il Segretario viene nominato dal Consiglio direttivo e provvede a redigere i verbali delle riunioni e li sottoscrive con il Presidente.

Il Vice-Presidente viene nominato anch’esso dal Consiglio direttivo.

Art. 20

Se durante il periodo di nomina uno dei consiglieri venga a cessare per qualsiasi causa dalle sue funzioni, il numero dei membri del consiglio viene integrato con il sistema della cooptazione. Qualora venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, deve essere tempestivamente convocata l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 21

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione economica dell’associazione. Esso è composto da tre membri. Il Collegio dei revisori redigerà una relazione che verrà presentata all’Assemblea unitamente al rendiconto degli amministratori.

Art. 22

Il Maestro di musica, che potrà anche non essere un socio del Corpo Musiccale, dirige i concerti, si occupa delle prove e cura la parte artistica. Il suo eventuale rimborso economico verrà stabilito annualmente dal Consiglio direttivo in base alle spese da lui sostenute.

Art. 23

Il Capo banda, in quanto socio del Corpo Musicale, non potrà ottenere alcun compenso. Si occupa della conduzione dei servizi musicali, sostituisce il Maestro di musica in caso di sua assenza e può occuparsi dell’istruzione degli allievi bandisti. Viene nominato dal Consiglio direttivo, insieme ad un vice Capo banda, che lo sostituirà in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni.

Art. 24

Nessuno dei soci potrà percepire retribuzione per l’opera svolta. Sono ammessi solo i rimborsi delle spese eventualmente sostenute per consentire leffettuazione delle presenze musicali del sodalizio.

Art. 25

Le eventuali controversie fra l’Associazione ed i soci e fra i soci saranno prese in considerazione da un Collegio dei probiviri, formato da tre persone esterne all’associazione. Le decisioni saranno adottate a maggioranza secondo le equità e senza formalità di procedura.

Art. 26

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con le modalità e le maggioranze previste dal Codice Civile, e comunque con non meno di cinque soci attivi. In tal caso tutta la dotazione dell’Associazione (strumenti, divise, partiture musicali, accessori ed attrezzature, ecc.) verrà affidata al Comune di Brembio, il quale, in caso di mancata ricostituzione di un’associazione bandistica entro i cinque anni successivi, potrà disporne liberamente. Qualora al momento dello scioglimento, l’Associazione avesse disponibilità in denaro, esso verrà devoluto in beneficenza.

Art. 27

Per quanto non previsto da questi patti si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

[…]

Brembio, 17 maggio 1998